Caso Ilaria Sassone: palese violazione delle convenzioni internazionali
“L’eccessiva e inaccettabile durata del processo intentato dalla madre del minore rappresenta una manifesta violazione del principio generale ispiratore dell’intera Convenzione de L’Aja del 25 ottobre 1980, secondo il quale le procedure di rimpatrio, intrinsecamente caratterizzate da somma urgenza, devono essere definite nel più breve tempo possibile”.
È questo un passaggio importante della risposta che il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha dato all’interrogazione che avevo depositato, insieme al collega Andrea Rossi, in cui si chiedeva al Governo di attivarsi in tutte le sedi per sostenere la posizione Ilaria Sassone e di suo figlio Leonardo.
Si tratta di un caso che da oltre sei anni vede una cittadina italiana, residente a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, vivere una condizione di ingiustizia e sofferenza per la sottrazione del figlio Leonardo da parte del padre, un cittadino tedesco attualmente domiciliato in Turchia. Dopo che nel 2021 lo stesso Tribunale turco aveva confermato l’ordine di ritorno del minore in Italia, il padre ha più volte impugnato i vari provvedimenti, comrpeso quello dello scorso 13 aprile 2023 con cui il Tribunale di primo grado ha ribadito, per la terza volta, l’obbligo di rientro del minore.
Nel 2020, a seguito del rapimento del bambino, la madre ha immediatamente attivato tutte le procedure per rintracciarlo e farlo rientrare. Grazie anche all’Ambasciata italiana in Turchia, Ilaria ha effettivamente ritrovato il figlio, nella provincia di Izmir, potendolo anche incontrare. Ma, nonostante le numerose sentenze che sanciscono i diritti di madre e figlio, cittadini italiani, a tornare a vivere nel nostro Paese e i provvedimenti che indicano Ilaria Sassone come unico genitore responsabile, come ricorda anche il Ministro rispondendo alla nostra interrogazione, ad oggi non è ancora accaduto nulla per garantire il rispetto di un decreto che affida alla madre il figlio nel pieno rispetto dei diritti fondamentali del minore e del suo superiore interesse. Al bambino è, infatti, impedito di venire in Italia, anche per brevi periodi, e la madre, solo per visitarlo, è costretta ad affrontare costi enormi da un punto di vista economico ed emotivo. Non risultando ancora definito il giudizio instaurato per contestare la più recente decisione della corte di primo grado e che quest’ultima non ha per legge efficacia esecutiva provvisoria, Ilaria non dispone di fatto di alcun titolo che obblighi legalmente le autorità giudiziarie turche a dare corso al rimpatrio del figlio. Il Ministro assicura che si sta prestando tutta l’attenzione necessaria a questo caso, anche tramite il Console italiano a Smirne, che sta mantenendo un regolare contatto con la magistratura locale e con i legali della madre. Abbiamo chiesto – finora senza successo – che il Ministero della Giustizia turco possa esortare il Tribunale e la Corte d’Appello a tenere conto del lunghissimo arco temporale trascorso, ben oltre il termine ordinatorio di sei settimane fissato dall’Art. 1 della Convenzione de L’Aja e a valutare la possibilità di attribuire in via eccezionale l’efficacia esecutiva provvisoria alle sentenze di primo grado.
Da parte nostra sosterremo sempre, in tutte le sedi opportune, il rientro in Italia del bambino, a fianco della madre, monitorando la situazione e continuando a sollecitare il Governo affinché si arrivi finalmente a una soluzione positiva.